Ammendamento calcareo contro la felce maschio
La distribuzione di ammendanti calcarei è un intervento agronomico utilizzato per contrastare l’acidità del suolo. Una delle sue conseguenze sulle superfici prative è la modifica della competitività relativa delle piante che compongono la cotica erbosa. In questo ambito, siccome la felce maschio è acidofila e, quindi, non gradisce i suoli calcarei, la calcitazione la indebolisce. Per essere efficace, però, questa tecnica va obbligatoriamente abbinata ad altre misure gestionali o di lotta quali, per esempio: pascoli precoci e regolari, sfalci periodici e pressione di pascolo sufficientemente elevata. Secondo l’art. 30 dell’Ordinanza sui Pagamenti Diretti (OPD), la distribuzione di ammendanti calcarei sugli alpeggi va autorizzata dal servizio cantonale competente.
Erbicidi
La scelta dell’erbicida, così come lo stadio di sviluppo della pianta e le condizioni meteorologiche, sono fattori determinanti per la riuscita del diserbo chimico. Dal momento che la presenza delle felci è legata soprattutto al sottosfruttamento del pascolo e al suo sfruttamento tardivo e/o irregolare, la lotta chimica, come peraltro l’applicazione di tutti gli altri metodi di lotta descritti in precedenza, ha senso solo se si modifica contemporaneamente anche la gestione dei pascoli, adattandola in modo da eliminare/ridurre le condizioni favorevoli al suo sviluppo sul lungo periodo. In ogni caso, la lotta chimica va vista come un intervento puntuale, per sbloccare una situazione particolarmente critica. L’elenco aggiornato degli erbicidi omologati per la lotta contro le felci è disponibile sul sito web dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) Elenco dei prodotti fitosanitari>Agenti patogeni>Felce maggiore e Elenco dei prodotti fitosanitari>Agenti patogeni>Felce maschio. Il sito fornisce anche le indicazioni per il loro utilizzo corretto e conforme alle prescrizioni vigenti. Nel caso delle felci, l’Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) prevede che il diserbo di superficie sia consentito solo se autorizzato dal Servizio fitosanitario cantonale competente, nell’ambito di un piano di risanamento e di gestione duraturo.